Cassation court dismisses appeal as generic criticism of sentencing is inadmissible due to prior adequate review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the first-instance conviction for endangering public safety, but the court found the complaint to be a generic criticism of the sentence. Since the lower court had already thoroughly examined and rejected similar arguments with correct legal reasoning, the appeal offered no new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A generic criticism of the sentencing decision is inadmissible when the merits have already been adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO PIETRO PAOLO nato a PALERMO il 20/03/1969 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto avverso la sentenza d'i condanna in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio previsto dal primo giudice, in considerazione delle modalità complessive della condotta - tra l'altro protrattasi per un lasso di tempo non esiguo - che si sono rivelate idonee a porre in pericolo la pubblica incolumità e quella degli agenti operanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il