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Ordinanza — n. 28376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 25/01/1978 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto all'incensurabile ricostruzione che ha giustificato il rigetto della versione difensiva - secondo la quale il ricorrente si stava recando alla guardia medica, avendo accusato un malore - del tutto smentita dagli accertamenti secondo i quali egli era stato trovato lontano dalla sua abitazione mentre passeggiava in una via in cui si stava svolgendo la sagra del carciofo ed in direzione opposta;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 28376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto all'incensurabile ricostruzione che ha giustificato il rigetto della versione difensiva - secondo la quale il ricorrente si stava recando alla guardia medica, avendo accusato un malore - del tutto smentita dagli accertamenti secondo i quali egli era stato trovato lontano dalla sua abitazione mentre passeggiava in una via in cui si stava svolgendo la sagra del carciofo ed in direzione opposta;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute motivi medici perizia medica insufficiente inesigibile malgrado lesioni salute congedo di malattia falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCIA FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 25/01/1978 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto rispetto all'incensurabile ricostruzione che ha giustificato il rigetto della versione difensiva - secondo la quale il ricorrente si stava recando alla guardia medica, avendo accusato un malore - del tutto smentita dagli accertamenti secondo i quali egli era stato trovato lontano dalla sua abitazione mentre passeggiava in una via in cui si stava svolgendo la sagra del carciofo ed in direzione opposta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/4/2023