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Ordinanza — n. 28373/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28373/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28373/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCU ANGELO MICHELE ANTONIO nato a OLBIA il 27/06/1990 - _ avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIfd—ato avviso ane parti,. udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA, Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza c:on motivazione contestuale il cui termine per impugnare scadeva il 5.11.2022, essendo il ricorso depositato il 29.11.2022, non essendo i termini per la redazione e il deposito della sentenza soggetti a sospensione nel periodo feriale (Su, D'Arcangelo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28373/2023 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA, Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza c:on motivazione contestuale il cui termine per impugnare scadeva il 5.11.2022, essendo il ricorso depositato il 29.11.2022, non essendo i termini per la redazione e il deposito della sentenza soggetti a sospensione nel periodo feriale (Su, D'Arcangelo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro inosservanza del termine perentorio allegazioni insufficientemente motivate termini di ricorso durata ragionevole del procedimento termine di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCU ANGELO MICHELE ANTONIO nato a OLBIA il 27/06/1990 - _ avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIfd—ato avviso ane parti,. udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA, Ritenuto che trattasi di ricorso tardivo avverso sentenza c:on motivazione contestuale il cui termine per impugnare scadeva il 5.11.2022, essendo il ricorso depositato il 29.11.2022, non essendo i termini per la redazione e il deposito della sentenza soggetti a sospensione nel periodo feriale (Su, D'Arcangelo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023