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Ordinanza — n. 28369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JANKOVIC ZORAN nato a GHILARZA il 03/11/1983 BARBULOVIC BRENDA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/06/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure dello Jankovic Zoran sono del tutto genericamente proposte sia in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. che a quella in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. in quanto riproduttive delle doglianze in appello alle quali la Corte di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici sia per quanto riguarda la consapevolezza della presenza delal polizia (v. pg. 6 della sentenza) che la natura minacciosa della condotta consistita nella condotta pericolosa posta in essere per sottrarsi ai controlli (v. pg. 6 , ibidem); come pure in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 707 cod. pen. per mancanza del collegamento tra la commissione del tentativo di furto e il possesso dei due cacciaviti ( v. pg. 7, ibidem);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 28369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la medesima censura della Barbulovic in ordine a tale ultimo profilo è parimenti generica ed in fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente censura dell'apprezzamento delle prove esame delle censure formali accollo delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 707 cod. pen
che a quella in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JANKOVIC ZORAN nato a GHILARZA il 03/11/1983 BARBULOVIC BRENDA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/06/1994 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO C:APOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure dello Jankovic Zoran sono del tutto genericamente proposte sia in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. che a quella in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. in quanto riproduttive delle doglianze in appello alle quali la Corte di appello ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici sia per quanto riguarda la consapevolezza della presenza delal polizia (v. pg. 6 della sentenza) che la natura minacciosa della condotta consistita nella condotta pericolosa posta in essere per sottrarsi ai controlli (v. pg. 6 , ibidem); come pure in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 707 cod. pen. per mancanza del collegamento tra la commissione del tentativo di furto e il possesso dei due cacciaviti ( v. pg. 7, ibidem);

Ritenuto che la medesima censura della Barbulovic in ordine a tale ultimo profilo è parimenti generica ed in fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.