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Ordinanza — n. 28186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FIUME MARCO nato a ROMA il 02/10/1974 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Del Fiume Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-583 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile, poiché non si tratta di prove dedotte dalla parte ma di una sollecitazione rivolta al giudice per l'esercizio dei suoi poteri di ufficio (Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, Barbero, Rv. 254052);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in punto di fatto, prive di confronto con la circostanza decisiva: il testimone Sabeur Mansour aveva appreso, nella immediatezza del fatto, dal gestore del locale nome e cognome (Marco Del Fiume) del "buttafuori" responsabile del pestaggio (seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vittima di infortunio risarcimento del danno alla persona lesione al piede gravità dell'infortunio lesioni conseguenti lesione personale semplice
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FIUME MARCO nato a ROMA il 02/10/1974 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Del Fiume Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-583 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile, poiché non si tratta di prove dedotte dalla parte ma di una sollecitazione rivolta al giudice per l'esercizio dei suoi poteri di ufficio (Sez. 2, n. 841/13 del 18 dicembre 2012, Barbero, Rv. 254052);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in punto di fatto, prive di confronto con la circostanza decisiva: il testimone Sabeur Mansour aveva appreso, nella immediatezza del fatto, dal gestore del locale nome e cognome (Marco Del Fiume) del "buttafuori" responsabile del pestaggio (seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i