Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28184/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints against factual evaluation with no logical errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano Fancetta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Fancetta challenged the Second Instance Court's conviction for theft by snatching, arguing against the attribution of responsibility based on a subsequent defense memo. The court rejected these arguments as mere complaints regarding the evaluation of evidence rather than logical errors in the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints regarding the factual evaluation of evidence without demonstrating logical flaws or legal errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal theft by snatching factual evaluation logical errors procedural costs indagine per furto identificazione forense reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCETTA STEFANO nato a AGRIGENTO 11 10/02/1971 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fancetta Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo (capo A); letta la memoria difensiva; Considerato che l'unico motivo di ricorso (sostenuto da memoria successivamente trasmessa), che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in fatto che, peraltro, sono volte a prefigurare una diversa valutazione delle fonti di prova, a fronte di una sentenza che espone una motivazione coerente e priva di cadute logiche (pagg. 2-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/