Ordinanza — n. 28182/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA VINCENZO nato a ERICE il 24/09/1971 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Terranova Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agi artt. 699 cod. pen. (capo E) e 582-585 cod. pen. (capo F); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art.210 cod. proc. pen., è generico, poiché non illustra la decisività delle testimonianze asseritamente inutilizzabili (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 699 cod. pen; Ordinanza — n. 28182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 699 cod. pen. (capo E) e 582-585 cod. pen. (capo F); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art.210 cod. proc. pen., è generico, poiché non illustra la decisività delle testimonianze asseritamente inutilizzabili (cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRANOVA VINCENZO nato a ERICE il 24/09/1971 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Terranova Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agi artt. 699 cod. pen. (capo E) e 582-585 cod. pen. (capo F); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art.210 cod. proc. pen., è generico, poiché non illustra la decisività delle testimonianze asseritamente inutilizzabili (cfr.
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14