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Ordinanza — n. 28181/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28181/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI ELENA nato a MANDATORICCIO il 04/08/1969 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Chiarelli Elena ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, l'inosservanza degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché:

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28181/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni inchiesta per appropriazione indebita materiale elettrico e apparecchiature radio braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
«è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI ELENA nato a MANDATORICCIO il 04/08/1969 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Chiarelli Elena ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, l'inosservanza degli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché:

«è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena — è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda prima e unica pagina della motivazione dove si valorizza la consumazione prolungata della condotta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d