Cassation court dismisses appeal as arguments were already rejected by lower court with correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Sanfilippo's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for burglary inadmissible. The appellant argued for various mitigating and aggravating circumstances, but the court found these claims merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and Sanfilippo was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When appellate court arguments are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning, the appeal must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/01/1989 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sanfilippo Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che i tre motivi di ricorso proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 paragrafo 1.1. su attenuante 62, n. 4, cod. pen.; paragrafo 2 su aggravante 625, n. 2 cod. pen.; paragrafo 3 su recidiva; paragrafo 4 su art. 69 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/