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Sentenza — n. 28177/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Choub Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Sciacca, non risulta (cfr. nota Procura della Repubblica di Sciacca, prot. n. 2191/2923 del 13 giugno 2023) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Sciacca, non risulta (cfr. nota Procura della Repubblica di Sciacca, prot. n. 2191/2923 del 13 giugno 2023) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

Parole chiave

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querela perseguimento penale per truffa furto aggravato promozione dell'accusa penale atti impugnabili procedura di revisione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHOUB MOHAMED nato il 11/01/1954 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Choub Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..

2. È fondato il primo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Sciacca, non risulta (cfr. nota Procura della Repubblica di Sciacca, prot. n. 2191/2923 del 13 giugno 2023) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così decis