Ordinanza — n. 28176/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO CARLO nato a PALERMO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aiello Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, aggravata ai sensi del comma secondo dell'art. 612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: «è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO CARLO nato a PALERMO il 21/10/1961 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aiello Carlo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia, aggravata ai sensi del comma secondo dell'art. 612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile, poiché:
«è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de