Ordinanza — n. 28175/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VESPERTINO ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 03/02/1958 DI GIROLAMO MARIA nato a GIBELLINA il 01/04/1962 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Vespertino Antonino e Di Girolamo Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ai due ricorrenti, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'imminente entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato in quanto: - il ricorso invoca una norma che, all'epoca della proposizione dell'impugnazione (15 novembre 2022), non era ancora in vigore; - viene contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. (non contestata), nella specie riferibile al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o utilità (tale è l'energia elettrica cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VESPERTINO ANTONINO nato a CASTELVETRANO il 03/02/1958 DI GIROLAMO MARIA nato a GIBELLINA il 01/04/1962 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Vespertino Antonino e Di Girolamo Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ai due ricorrenti, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'imminente entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato in quanto: - il ricorso invoca una norma che, all'epoca della proposizione dell'impugnazione (15 novembre 2022), non era ancora in vigore; - viene contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. (non contestata), nella specie riferibile al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o utilità (tale è l'energia elettrica cfr.
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01); - detta ultima circostanza, come appena connotata, rende il reato procedibile di ufficio anche dopo il d. Igs. n. 150 del 2022; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con il quale, in relazione al solo Vespertino, si contesta la sussistenza di un concorso del reato, invocando una "connivenza non punibile" — è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 sentenza di primo grado, pagg. 3 e 4 sentenza di secondo grado);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così