Ordinanza — n. 28172/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALUNNI DANILO nato a ROMA il 20/11/1973 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Alunni Danilo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di socio accomandatario e amministratore della Firat sas, dichiarata fallita il 21 marzo 2017, unitamente al socio illimitatamente responsabile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28172/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso costituiscono la esatta trascrizione dei motivi di appello e sono per ciò solo inammissibili, difettando in essi il necessario requisito del reale confronto critico con la decisione impugnata; Chiarito, inoltre, che la Corte di appello fornisce risposta precisa e puntuale su tutti i punti devolti e che la giurisprudenza citata in tema di leasing non è pertinente al caso in rassegna come osservato a pagina 2 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALUNNI DANILO nato a ROMA il 20/11/1973 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Alunni Danilo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di socio accomandatario e amministratore della Firat sas, dichiarata fallita il 21 marzo 2017, unitamente al socio illimitatamente responsabile;
Considerato che i motivi di ricorso costituiscono la esatta trascrizione dei motivi di appello e sono per ciò solo inammissibili, difettando in essi il necessario requisito del reale confronto critico con la decisione impugnata; Chiarito, inoltre, che la Corte di appello fornisce risposta precisa e puntuale su tutti i punti devolti e che la giurisprudenza citata in tema di leasing non è pertinente al caso in rassegna come osservato a pagina 2 della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il