Ordinanza — n. 28171/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCANU VERONEL nato il 24/03/1987 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mocanu Veronel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata ai sensi del comma secondo dell'art. 612 cod. pen.; Considerato che il ricorso, che si duole del diniego delle attenuanti generiche, della mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento della provocazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 28171/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen.; Considerato che il ricorso, che si duole del diniego delle attenuanti generiche, della mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento della provocazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCANU VERONEL nato il 24/03/1987 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mocanu Veronel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata ai sensi del comma secondo dell'art. 612 cod. pen.; Considerato che il ricorso, che si duole del diniego delle attenuanti generiche, della mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento della provocazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/