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Ordinanza — n. 28170/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28170/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUESLATI HAMZA nato il 04/01/1986 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Oueslati Hamza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti d'identità frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità documento di viaggio espatrio illegale insufficiente uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUESLATI HAMZA nato il 04/01/1986 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Oueslati Hamza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06