Criminal appeal dismissed for generic arguments and mere complaints regarding evidence misinterpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Criscuolo Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's first ground, alleging a defect in reasoning regarding evidence, was dismissed as mere complaints without substantive legal merit. The second ground concerning sentencing increases was rejected for being intrinsically generic and failing to specify concrete omitted elements. Consequently, the court upheld the lower court's conviction without addressing the merits of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding the interpretation of evidence or if it is intrinsically generic, failing to identify specific omitted elements required for the application of statutory provisions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 25/06/1962 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Criscuolo Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto, aggravati dalla esposizione dei beni a pubblica fede; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione per "travisamento della prova" sulla affermazione di responsabilità, si esaurisce in mere doglianze in fatto volte a prefigurare una inammissibile rilettura delle prove raccolte;
Ritenuto che il secondo motivo, afferente alla misura degli aumenti apportati ex art. 81 comma secondo cod. pen. e alla conversione della pena, è intrinsecamente generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto portare all'applicazione degli istituti evocati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il