Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVITERA CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 25/06/1959 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Provitera Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto consumato commesso ai danni di un supermercato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del diritto di difesa nella riqualificazione come reato consumato di un fatto originariamente contestato come tentativo, è manifestamente infondato, poiché già il Tribunale, come è nei suoi poteri, ha qualificato il fatto in termini di tentativo e ciò non ha comportato in concreto una lesione dei diritti della difesa (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438) poiché l'imputato ha potuto contestare tale decisione proponendo gravame sul punto; peraltro la qualificazione è corretta dato che, come evidenzia la Corte di appello, l'imputato aveva acquisito una autonoma disponibilità del bene, sebbene per un breve arco di tempo, essendosi portato all'esterno dell'esercizio commerciale; Ritenuto che il secondo motivo, che invoca la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
remissione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena sanzioni penali individualizzazione della commisurazione penale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVITERA CIRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 25/06/1959 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputato Provitera Ciro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto consumato commesso ai danni di un supermercato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del diritto di difesa nella riqualificazione come reato consumato di un fatto originariamente contestato come tentativo, è manifestamente infondato, poiché già il Tribunale, come è nei suoi poteri, ha qualificato il fatto in termini di tentativo e ciò non ha comportato in concreto una lesione dei diritti della difesa (cfr.

Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438) poiché l'imputato ha potuto contestare tale decisione proponendo gravame sul punto; peraltro la qualificazione è corretta dato che, come evidenzia la Corte di appello, l'imputato aveva acquisito una autonoma disponibilità del bene, sebbene per un breve arco di tempo, essendosi portato all'esterno dell'esercizio commerciale; Ritenuto che il secondo motivo, che invoca la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis