Cassation court dismisses appeal for lack of argumentation, ruling the lower court's decision was sufficiently motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's confirmation of conviction lacked sufficient reasoning, violating specific procedural articles and the Constitution. The court rejected this claim, finding the original decision contained adequate and congruent motivation that did not constitute a radical lack of argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 111, sesto comma, Cost.: An appeal based on the absence or apparent absence of motivation is inadmissible if the decision is supported by adequate and congruent reasoning, as a mere hypothetical defect does not equate to a radical lack of argumentation nullifying the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI SIMONE nato a CIVITANOVA MARCHE il 20/01/1972 avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tesei Simone ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali lievissime e minaccia; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111 Cost. per motivazione assente o apparente, è manifestamente infondato — poiché la decisione di conferma della condotta è sorretta da adeguata e congrua motivazione (cfr. pagg. 2 e 3) certamente non riconducibile alla nozione radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale comportante la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., (cfr. tra le altre Sez.
U. n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, in motivazione); mentre ipotetici vizi argomentativi non sono deducibili ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso