Ordinanza — n. 28162/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIO ANTONIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 12/09/1965 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mario Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è: - manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); - generico, poiché, preso atto che l'imputato è già gravato da un precedente specifico, neppure si prende cura di dedurre, in maniera specifica, la sussistenza delle condizioni necessarie ex art. 165, comma secondo cod. pen., ai fini della seconda concessione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIO ANTONIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 12/09/1965 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mario Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è: - manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); - generico, poiché, preso atto che l'imputato è già gravato da un precedente specifico, neppure si prende cura di dedurre, in maniera specifica, la sussistenza delle condizioni necessarie ex art. 165, comma secondo cod. pen., ai fini della seconda concessione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i