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Ordinanza — n. 28161/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28161/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28161/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO MARIO nato a PETILIA POLICASTRO il 27/08/1948 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lazzaro Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una pregressa condanna sempre per il furto di energia elettrica, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 1 e 2);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28161/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia braccialetto elettronico abuso di impianti di telecomunicazioni materiale elettrico e apparecchiature radio elemento soggettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO MARIO nato a PETILIA POLICASTRO il 27/08/1948 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lazzaro Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una pregressa condanna sempre per il furto di energia elettrica, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 1 e 2);

Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il