Ordinanza — n. 28161/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO MARIO nato a PETILIA POLICASTRO il 27/08/1948 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lazzaro Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una pregressa condanna sempre per il furto di energia elettrica, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 1 e 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28161/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO MARIO nato a PETILIA POLICASTRO il 27/08/1948 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Lazzaro Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una pregressa condanna sempre per il furto di energia elettrica, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 1 e 2);
Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il