Ordinanza — n. 28160/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTACROCE MARCELLO nato a SAN SEVERO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Santacroce Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il furto di vari utensili e per una valigetta contenente un trapano del valore di 3.000 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6); il motivo inoltre è manifestamente infondato alla luce, sotto il primo profilo, del valore del trapano e, sotto il secondo, dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTACROCE MARCELLO nato a SAN SEVERO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Santacroce Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il furto di vari utensili e per una valigetta contenente un trapano del valore di 3.000 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6); il motivo inoltre è manifestamente infondato alla luce, sotto il primo profilo, del valore del trapano e, sotto il secondo, dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il