Ordinanza — n. 28159/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI COSTANTINO nato a BARI il 24/06/1961 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rizzi Costantino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di amministratore della Autotrasporti Molfetta srl dichiarata fallita il 17 dicembre 2012; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di un logico apparato motivazione, è genero poiché si risolve in affermazione astratte prive di confronto concreto con le ragioni della decisione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28159/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al c.d. imprenditore occulto, è inedito, perché non coltivato con il gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI COSTANTINO nato a BARI il 24/06/1961 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rizzi Costantino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di amministratore della Autotrasporti Molfetta srl dichiarata fallita il 17 dicembre 2012; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di un logico apparato motivazione, è genero poiché si risolve in affermazione astratte prive di confronto concreto con le ragioni della decisione;
Ritenuto che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al c.d. imprenditore occulto, è inedito, perché non coltivato con il gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1