Ordinanza — n. 28158/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZI MAURO nato a CERIGNOLA il 04/01/1959 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pizzi Mauro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lui ascritti in qualità di amministratore della Capital Trasporti so:. coop. dichiarata fallita il 7 giugno 2012; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione sulla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata rispetto a una pena applicata in misura corrispondente al minimo edittale, con un aumento contenuto per la pluralità di fatti di bancarotta (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZI MAURO nato a CERIGNOLA il 04/01/1959 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pizzi Mauro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lui ascritti in qualità di amministratore della Capital Trasporti so:. coop. dichiarata fallita il 7 giugno 2012; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione sulla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata rispetto a una pena applicata in misura corrispondente al minimo edittale, con un aumento contenuto per la pluralità di fatti di bancarotta (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il