Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28157/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural bar and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Massaine Abderrahman inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged a conviction for attempted theft, arguing violations of law and reasoning errors regarding joint criminal liability. The court rejected these claims as merely reproducing previously dismissed arguments and noted that the new procedural status of the offense does not override the existing final judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a reiteration of previously rejected legal arguments or an impermissible reinterpretation of evidence, even if the underlying offense's prosecutability has subsequently changed.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal joint criminal liability procedural bar final judgment court costs imputazione di furto tentata truffa furti connessi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 673 cod. proc. pen.
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
Law n. 150 of 2022
art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSAINE ABDERRAHMAN nato il 06/03/1976 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Massaine Abderrahman ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per aver concorso nel tentativo di furto ai danni di un supermercato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in punto di concorso nel reato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3); il motivo inoltre sottopone alla Corte un inammissibile rilettura delle risultanze probatorie;

Chiarito, quanto alla eccezione sollevata con la memoria, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de