Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28154/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28154/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU XIUYI nato il 07/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Wu Xiuyi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 496 cod. pen., (capo A), 186, comma 7, CdS (capo B), 6, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998 (capo C); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena apportati per la continuazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha giustificato in maniera congrua l'esercizio del relativo potere discrezionale (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 28154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen., (capo A), 186, comma 7, CdS (capo B), 6, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998 (capo C); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena apportati per la continuazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha giustificato in maniera congrua l'esercizio del relativo potere discrezionale (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
false dichiarazioni senza giuramento esibizione di documenti d'identità uso di false generalità identificazione credibile accusa penale inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 496 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU XIUYI nato il 07/05/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Wu Xiuyi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 496 cod. pen., (capo A), 186, comma 7, CdS (capo B), 6, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998 (capo C); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena apportati per la continuazione, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha giustificato in maniera congrua l'esercizio del relativo potere discrezionale (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0