Ordinanza — n. 28153/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MARIA nato il 03/07/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ali Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di merce di natura alimentare dai banchi di vendita di un supermercato; Considerato che il primo di ricorso, che attiene al mancato riconoscimento dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 1 e 2 sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 626 cod. pen; Ordinanza — n. 28153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MARIA nato il 03/07/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Ali Maria ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di merce di natura alimentare dai banchi di vendita di un supermercato; Considerato che il primo di ricorso, che attiene al mancato riconoscimento dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 1 e 2 sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo, che insta per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626 cod. pen., è inedito e presupposto una diversa interpretazione del fatto inammissibile in questa sede; Considerato che il terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis