Ordinanza — n. 28149/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRI PAMEL nato a SESTO SAN GIOVANNI il 29/06/1979 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Turri Pamel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché: - contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, però, sono state concesse; - si duole, con estrema genericità, della commisurazione della pena, che, determinata in prossimità del minimo edittale, risulta giustificata in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRI PAMEL nato a SESTO SAN GIOVANNI il 29/06/1979 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Turri Pamel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché: - contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, però, sono state concesse; - si duole, con estrema genericità, della commisurazione della pena, che, determinata in prossimità del minimo edittale, risulta giustificata in maniera adeguata (cfr. pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il