Ordinanza — n. 28148/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARACCIO OMERO NICOLA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 27/10/1975 CARACCIO LUCA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 22/03/1996 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Caraccio Omero Nicola e Caraccio Luca ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la valutazione parziale degli esiti probatori, l'inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. e l'assenza di elemento soggettivo del reato perché compiuto solo per "scherno" — sono volti a prefigurare una rilettura selettiva del materiale probatorio e inoltre risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giur dici già dal giudice di primo grado;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192, comma 2 cod. proc. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 28148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo, nella parte attinente alla quantificazione del danno da risarcire e della subordinazione del beneficio ex art. 163 cod. pen. alla condizione dell'avvenuto adempimento risarcitorio, ha carattere inedito, poiché nessuno dei due punti era stato devoluto con l'atto di gravame; Considerato, infine, che il medesimo terzo motivo, lì dove attinge la ritenuta incongruità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARACCIO OMERO NICOLA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 27/10/1975 CARACCIO LUCA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 22/03/1996 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Caraccio Omero Nicola e Caraccio Luca ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la valutazione parziale degli esiti probatori, l'inosservanza dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. e l'assenza di elemento soggettivo del reato perché compiuto solo per "scherno" — sono volti a prefigurare una rilettura selettiva del materiale probatorio e inoltre risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giur dici già dal giudice di primo grado;
Ritenuto che il terzo motivo, nella parte attinente alla quantificazione del danno da risarcire e della subordinazione del beneficio ex art. 163 cod. pen. alla condizione dell'avvenuto adempimento risarcitorio, ha carattere inedito, poiché nessuno dei due punti era stato devoluto con l'atto di gravame; Considerato, infine, che il medesimo terzo motivo, lì dove attinge la ritenuta incongruità del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.
7) e, comunque, risente della genericità dell'omologo motivo di appello che era privo di reali argomenti a sostegno; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d