Ordinanza — n. 28143/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUTE CRISTIAN nato a MILANO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Salute Cristian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per vari episodi di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della revoca del teste Tartufoli, è inammissibile sotto vari profili: - è stata tardivamente proposta poiché la revoca è stata disposta in udienza alla presenza della difesa, la quale, avendovi assistito, aveva l'onere di sollevare immediatamente l'eccezione ex art. 182 comma 2, cod. proc. pen.; - non specifica la decisività della prova;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28143/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che gli ulteriori tre motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione, pagg. 6 e 7 sulla idoneità della minaccia a incutere timore nella persona offesa e sulla esclusione della provocazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUTE CRISTIAN nato a MILANO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Salute Cristian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per vari episodi di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della revoca del teste Tartufoli, è inammissibile sotto vari profili: - è stata tardivamente proposta poiché la revoca è stata disposta in udienza alla presenza della difesa, la quale, avendovi assistito, aveva l'onere di sollevare immediatamente l'eccezione ex art. 182 comma 2, cod. proc. pen.; - non specifica la decisività della prova;
Ritenuto che gli ulteriori tre motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione, pagg. 6 e 7 sulla idoneità della minaccia a incutere timore nella persona offesa e sulla esclusione della provocazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso