Ordinanza — n. 28141/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA JASON nato a PAVIA il 20/03/1997 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cavazza Jason ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è generico poiché si sostanzia in mere richieste prive di ragioni a sostegno e di confronto con la risposta già ottenuta (pag. 3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella massima estensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella massima estensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA JASON nato a PAVIA il 20/03/1997 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cavazza Jason ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena, è generico poiché si sostanzia in mere richieste prive di ragioni a sostegno e di confronto con la risposta già ottenuta (pag. 3„ la pena detentiva è stata fissata nel minimo edittale, la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. è stata applicata nella massima estensione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0