Cassation court dismisses appeal against theft conviction, upholding aggravated circumstance for supermarket self-service robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zanoni Daniele inadmissible, confirming his conviction for theft with an aggravated circumstance. The appellant argued against the application of Article 625, paragraph 1, number 7 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of previously rejected points. The decision rests on established jurisprudence that self-service stores lack the continuous custody required to exclude this specific aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The aggravated circumstance for theft applies to goods in self-service stores because the occasional and sample-based surveillance by staff does not constitute the continuous and direct custody required to exclude it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANONI DANIELE nato a MERATE il 01/12/1967 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Zanoni Daniele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il furto di merce esposta all'interno di un ipermercato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
— è mera mente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) ed inoltre è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. peri. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d