Ordinanza — n. 28139/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO PAOLO PASQUALE nato a BOSCOTRECASE il 18/04/1964 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cirillo Paolo Pasquale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - la enunciazione dei motivi è sganciata dalla illustrazione degli stessi; - viene dedotto il "travisamento dei fatti" che esule dai motivi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.; - contesta, in maniera assertiva, vuoi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato vuoi la configurabilità della aggravante di cui all'art. 625, comma primo. n. 2, cod. pen., evitando di confrontarsi con quanto ricostruito e argomentato dal giudice di merito; - fa riferimento all'omessa valutazione di una indeterminata "prova decisiva";
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28139/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO PAOLO PASQUALE nato a BOSCOTRECASE il 18/04/1964 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cirillo Paolo Pasquale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - la enunciazione dei motivi è sganciata dalla illustrazione degli stessi; - viene dedotto il "travisamento dei fatti" che esule dai motivi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.; - contesta, in maniera assertiva, vuoi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato vuoi la configurabilità della aggravante di cui all'art. 625, comma primo. n. 2, cod. pen., evitando di confrontarsi con quanto ricostruito e argomentato dal giudice di merito; - fa riferimento all'omessa valutazione di una indeterminata "prova decisiva";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i