Ordinanza — n. 28137/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SALVATORE nato a FOGGIA il 27/04/1987 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Veneziano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che i tre motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento di una "connivenza non punibile", l'esclusione della causa di non non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio di valenza espresso in termini di mera equivalenza e il trattamento sanzionatorio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sul contributo causale offerto dall'imputato alla realizzazione del furto; pag. 5 sulla esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. anche in ragione della gravità della condotta; pag. 5 su art. 69 cod. pen. e trattamento sanzionatorio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 28137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO SALVATORE nato a FOGGIA il 27/04/1987 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Veneziano Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che i tre motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento di una "connivenza non punibile", l'esclusione della causa di non non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio di valenza espresso in termini di mera equivalenza e il trattamento sanzionatorio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sul contributo causale offerto dall'imputato alla realizzazione del furto; pag. 5 sulla esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. anche in ragione della gravità della condotta; pag. 5 su art. 69 cod. pen. e trattamento sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1