Ordinanza — n. 28136/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA VINCENZO nato a BARI il 01/07/1969 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Borgia Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto con destrezza (capo A); mentre lo ha assolto dal reato di violazione della misura di prevenzione (capo B) procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che i due motivi di ricorso, che denunciano "la non corretta applicazione" dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 533, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORGIA VINCENZO nato a BARI il 01/07/1969 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Borgia Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto con destrezza (capo A); mentre lo ha assolto dal reato di violazione della misura di prevenzione (capo B) procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che i due motivi di ricorso, che denunciano "la non corretta applicazione" dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di reale confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0