Ordinanza — n. 28135/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FRANCESCO nato a CATANIA il 26/06/1997 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato Messina Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di furto con strappo (capo A) e di evasione (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la valenza probatoria del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FRANCESCO nato a CATANIA il 26/06/1997 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI; Rilevato che l'imputato Messina Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di furto con strappo (capo A) e di evasione (capo B); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la valenza probatoria del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0