Ordinanza — n. 28134/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSERO GENNARO nato a NAPOLI il 14/08/1968 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sosero Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lui ascritti quale amministratore (dal 3 novembre 2011) della Sirio srl, dichiarata fallita il 21 febbraio 2014;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28134/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSERO GENNARO nato a NAPOLI il 14/08/1968 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sosero Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lui ascritti quale amministratore (dal 3 novembre 2011) della Sirio srl, dichiarata fallita il 21 febbraio 2014;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato quale mero prestanome, è generico poiché si esaurisce in meri assunti privi di reale confronto argomentativo con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello (pag. 3 Sosero stesso non si è mai qualificato come "testa di legno", egli inoltre era socio della fallita); Ritenuto che il secondo motivo, con contesta la sussistenza del dolo specifico in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale ; evita di misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che trae il fine di pregiudicare i creditori dalla circostanza che l'occultamento di tutte le scritture contabili era da riconnettersi alla volontà di nascondere l'operazione di svuotamento del patrimonio sociale (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso