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Ordinanza — n. 28118/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28118/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRANDE MARCO nato a PALERMO il 05/10/1990 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 aprile 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Giangrande per il reato di due furti in abitazione aggravati e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per la estrema genericità dell'unico motivo di impugnazione, - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28118/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative recupero dei costi censure procedurali condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRANDE MARCO nato a PALERMO il 05/10/1990 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 aprile 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Giangrande per il reato di due furti in abitazione aggravati e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per la estrema genericità dell'unico motivo di impugnazione, - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06