Ordinanza — n. 28112/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FECAROTTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/03/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 8 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Fecarotta Giuseppe per il reato di furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il l'imputato denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso, che denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, è manifestamente infondato, perché la pena edittale non consente l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen, è manifestamente infondato, perché la pena edittale non consente l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FECAROTTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/03/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 8 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Fecarotta Giuseppe per il reato di furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il l'imputato denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso, che denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, è manifestamente infondato, perché la pena edittale non consente l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso