Ordinanza — n. 28104/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRINO CLEMENTE FABRIZIO nato a MASSAROSA il 25/06/1966 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Silvia Leoni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Silvia Leoni;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRINO CLEMENTE FABRIZIO nato a MASSAROSA il 25/06/1966 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Silvia Leoni;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 13 febbraio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Clemente Fabrizio Porrino per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che per il reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato la pena edittale, e quindi il termine di prescrizione, è pari ad anni sei e mesi otto e che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni otto e mesi quattro e, essendo il reato stato commesso in data 22 aprile 2015, esso non è ancora interamente decorso; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il