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Ordinanza — n. 28103/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28103/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28103/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAVALLE STEFANO nato a SANTA FIORA il 17/06/1965 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Seravalle per il reato di minaccia aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che con tutti i motivi di ricorso il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova non consentiti in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28103/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAVALLE STEFANO nato a SANTA FIORA il 17/06/1965 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Seravalle per il reato di minaccia aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che con tutti i motivi di ricorso il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova non consentiti in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale motivi di cassazione minaccia nel diritto penale riesame dell'entità pena impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
216260); - che l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAVALLE STEFANO nato a SANTA FIORA il 17/06/1965 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Seravalle per il reato di minaccia aggravata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che con tutti i motivi di ricorso il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova non consentiti in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); - che l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec