Ordinanza — n. 28100/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CANDOTTI MASSIMO nato a TRADATE il 26/05/1970 nel procedimento a carico di: MARTEGANI GIOVANNI nato a TRADATE il 28/06/1965 MARTEGANI MORENO nato a TRADATE il 28/02/1965 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Ordinanza — n. 28100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CANDOTTI MASSIMO nato a TRADATE il 26/05/1970 nel procedimento a carico di: MARTEGANI GIOVANNI nato a TRADATE il 28/06/1965 MARTEGANI MORENO nato a TRADATE il 28/02/1965 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CANDOTTI MASSIMO nato a TRADATE il 26/05/1970 nel procedimento a carico di: MARTEGANI GIOVANNI nato a TRADATE il 28/06/1965 MARTEGANI MORENO nato a TRADATE il 28/02/1965 avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Varese ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Varese del 15 luglio 2021 che aveva prosciolto Moreno Martegani dall'imputazione di lesione personale ascrittagli perché il fatto non costituisce reato; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso della parte civile Massimo Candotti, che lamenta la mancata acquisizione da parte del giudice di pace e del Tribunale di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione, sono generici poiché, in violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non esplicitano la rilevanza decisiva delle prove non ammesse; - che il terzo motivo, censurando l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di esclusione della responsabilità penale, deve ritenersi non consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, che ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso