Italian Court dismisses appeals against reduced sentence for bankruptcy fraud, citing lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Daniel Wagner and Sharp Antony inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the Court of Appeal erred in applying generic mitigating circumstances and failed to recognize a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The Supreme Court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed in the appellate proceedings without presenting new facts or evidence to support a re-evaluation of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45, Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based on reiteration of previously rejected arguments or requests for factual re-evaluation without new evidence are inadmissible in proceedings for review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WAGNER DANIEL nato a LONDRA( GRAN BRETAGNA) il 24/07/1963 SHARP ANTONY nato a NAIROBI( KENIA) il 06/10/1962 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando le attenuanti generiche e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 14 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Daniel Wagner e Sharp Antony per più condotte di bancarotta semplice e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi dei due imputati, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; in particolare, l'argomento relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art.45 cod. pen. poggia su un presupposto fattuale (l'estromissione degli imputati dalla gestione della società) che la corte d'Appello ha ritenuto, con ragionamento non illogico, indimostrato; - che il secondo e il terzo motivo con i quali si censura il difetto di motivazione con riferimento, da un lato, alla mancata riduzione della pena nel massimo consentito per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e, dall'altro, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati e non consentiti in sede in sede di legittimità, in quanto si limitano a prospettare una rivalutazione dei fatti che la Corte territoriale ha già vagliato supportando la propria decisione con adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec