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Ordinanza — n. 28096/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for fraud and drunk driving, rejecting recidiva and mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud and drunk driving. The appellant argued for non-punishment under recidiva rules and contested the balance between mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims, noting that generic mitigating factors cannot override repeated recidiva and that sentencing discretion remains with the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court holds that generic mitigating circumstances cannot prevail over repeated recidiva, and sentencing discretion regarding proportionality remains with the trial judge.

Parole chiave

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recidiva reiterata circostanze attenuanti giudizio abbreviato proporzionalità della pena giurisprudenza consolidata guida recidiva in stato di ebbrezza riduzione della multa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen., equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 69 cod. pen.
4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata (art.
Art. 99 cod. pen.
delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata (art. 99, quarto comma, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
5 della sentenza impugnata), essendosi di poco discostato dal minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Samuele Rinati per i reati di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 69 cod. pen
4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI SAMUELE nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Samuele Rinati per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e di guida in stato di ebbrezza e, applic:ate le circostanze attenuanti generiche ritenute, quanto al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna nonché della congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte d'appello, che ha escluso che la condotta dell'imputato possa ritenersi tenue (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo, che sancisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; - che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato in ragione dell'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), essendosi di poco discostato dal minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così