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Ordinanza — n. 28093/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and infounded regarding conviction for forgery and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ardian Dodaj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the forgery charge and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive. The court ruled that the lower court's factual assessment on mitigating circumstances was non-appealable and adequately reasoned.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and repetitive, or if it challenges the judge's factual assessment on mitigating circumstances without providing a reasoned comparison with the lower court's decision.

Parole chiave

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generic appeal repetitive arguments mitigating circumstances factual assessment inadmissible appeal frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità ammissione di stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando la insussistenza di elementi valorizzabili a tal fine; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 495 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ardian Dodaj per i reati di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODAJ ARDIAN (CUI 01TXHYO) nato il 04/04/1972 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ardian Dodaj per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007 e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., è generico e reiterativo, in quanto si risolve nella pedissequa riproposizione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando la insussistenza di elementi valorizzabili a tal fine; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così