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Ordinanza — n. 28091/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28091/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFIR MOHAMED nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 26 maggio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mohamed Safir per i reati di lesioni personali aggravate, minaccia grave e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta vizi di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, specie tenendo conto del fatto che la sentenza ha rilevato con sufficiente precisione e logicità la sussistenza della gravità della minaccia a prescindere dall'effettivo utilizzo di un'arma da parte dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28091/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612, secondo comma, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, specie tenendo conto del fatto che la sentenza ha rilevato con sufficiente precisione e logicità la sussistenza della gravità della minaccia a prescindere dall'effettivo utilizzo di un'arma da parte dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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testimonianza inattendibile mancata prova di parzialità responsabilità penale difetto di motivazione indennità per testimone facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFIR MOHAMED nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 26 maggio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mohamed Safir per i reati di lesioni personali aggravate, minaccia grave e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta vizi di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, specie tenendo conto del fatto che la sentenza ha rilevato con sufficiente precisione e logicità la sussistenza della gravità della minaccia a prescindere dall'effettivo utilizzo di un'arma da parte dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il