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Ordinanza — n. 28086/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28086/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHI CRISTIANO nato a LECCO il 21/02/1972 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 21 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Cristiano Sacchi per il reato di cui agli artt. 217 co. 2 e 224 r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità di amministratore di diritto della Ci. Enne Group s.r.I., dichiarata fallita il 29 maggio 2015 e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione dell'art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, per essere la incompletezza delle scritture contabili riferita ad un periodo antecedente di più di tre anni alla sentenza dichiarativa di fallimento, è manifestamente infondato in quanto non si confronta sufficientemente con la motivazione di cui alla sentenza impugnata la quale ha invece dato atto del fatto che l'imputato aveva consegnato, anche per il triennio di interesse, solo alcune copie di pochi documenti contabili dai quali era risultata impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della fallita (pag. 7 della sentenza impugnata), non essendo invero stati trasmessi alla curatela i libri sociali obbligatori o le dichiarazioni fiscali (pag. 2 della sentenza impugnata); correttamente, quindi, la Corte territoriale ha applicato il principio per cui l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda Ranzini, Rv. 269094); - che il secondo motivo di ricorso, diretto ad invocare l'applicazione dell'all'art. 49, secondo, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5) e che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto - e che, comunque, il motivo è incleducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che anche il terzo motivo di ricorso„ con il quale si deducono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico poiché manca di un debito confronto con quanto affermato dalla Corte d'appello, la quale ne ha logicamente escluso l'operatività sulla base di congrua motivazione fondata, nello specifico, sulla circostanza per cui la mancata tenuta della contabilità ha in realtà interessato l'intero periodo di vita della società, dovendosi comunque ribadire il principio per cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 2214 cod. civ, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 217 co. 2 e 224 r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità di amministratore di diritto della Ci. Enne Group s.r.I., dichiarata fallita il 29 maggio 2015 e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione dell'art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, per essere la incompletezza delle scritture contabili riferita ad un periodo antecedente di più di tre anni alla sentenza dichiarativa di fallimento, è manifestamente infondato in quanto non si confronta sufficientemente con la motivazione di cui alla sentenza impugnata la quale ha invece dato atto del fatto che l'imputato aveva consegnato, anche per il triennio di interesse, solo alcune copie di pochi documenti contabili dai quali era risultata impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della fallita (pag. 7 della sentenza impugnata), non essendo invero stati trasmessi alla curatela i libri sociali obbligatori o le dichiarazioni fiscali (pag. 2 della sentenza impugnata); correttamente, quindi, la Corte territoriale ha applicato il principio per cui l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda Ranzini, Rv. 269094); - che il secondo motivo di ricorso, diretto ad invocare l'applicazione dell'all'art. 49, secondo, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5) e che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto - e che, comunque, il motivo è incleducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che anche il terzo motivo di ricorso„ con il quale si deducono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico poiché manca di un debito confronto con quanto affermato dalla Corte d'appello, la quale ne ha logicamente escluso l'operatività sulla base di congrua motivazione fondata, nello specifico, sulla circostanza per cui la mancata tenuta della contabilità ha in realtà interessato l'intero periodo di vita della società, dovendosi comunque ribadire il principio per cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta cattiva gestione responsabilità dell'impresa sovraindebitamento di società sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 2214 cod. civ
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHI CRISTIANO nato a LECCO il 21/02/1972 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 21 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Cristiano Sacchi per il reato di cui agli artt. 217 co. 2 e 224 r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità di amministratore di diritto della Ci. Enne Group s.r.I., dichiarata fallita il 29 maggio 2015 e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione dell'art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, per essere la incompletezza delle scritture contabili riferita ad un periodo antecedente di più di tre anni alla sentenza dichiarativa di fallimento, è manifestamente infondato in quanto non si confronta sufficientemente con la motivazione di cui alla sentenza impugnata la quale ha invece dato atto del fatto che l'imputato aveva consegnato, anche per il triennio di interesse, solo alcune copie di pochi documenti contabili dai quali era risultata impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della fallita (pag. 7 della sentenza impugnata), non essendo invero stati trasmessi alla curatela i libri sociali obbligatori o le dichiarazioni fiscali (pag. 2 della sentenza impugnata); correttamente, quindi, la Corte territoriale ha applicato il principio per cui l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (Sez. 5, n. 5461 del 25/11/2016, dep. 2017, Falda Ranzini, Rv. 269094); - che il secondo motivo di ricorso, diretto ad invocare l'applicazione dell'all'art. 49, secondo, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5) e che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto - e che, comunque, il motivo è incleducibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che anche il terzo motivo di ricorso„ con il quale si deducono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico poiché manca di un debito confronto con quanto affermato dalla Corte d'appello, la quale ne ha logicamente escluso l'operatività sulla base di congrua motivazione fondata, nello specifico, sulla circostanza per cui la mancata tenuta della contabilità ha in realtà interessato l'intero periodo di vita della società, dovendosi comunque ribadire il principio per cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de