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Ordinanza — n. 28084/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28084/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAVILLONIO FELICE nato a ALTAMURA il 12/11/1977 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Como del 21 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Felice Mavillcinio per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. aggravato ex art. 625, primo comma. n. 7, cod. pen.; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28084/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen. aggravato ex art. 625, primo comma. n. 7, cod. pen.; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Como del 21 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Felice Mavillcinio per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen.; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAVILLONIO FELICE nato a ALTAMURA il 12/11/1977 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Como del 21 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Felice Mavillcinio per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. aggravato ex art. 625, primo comma. n. 7, cod. pen.; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci