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Ordinanza — n. 28083/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28083/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28083/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INVERNIZZI LUCA nato a MILANO il 31/01/1970 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Invernizzi per un delitto di furto consumato ed aggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e altro delitto di furto tentato aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., unitamente al difetto di motivazione in ordine alla configurabilità delle aggravanti in questione, sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure già vagliate e correttamente disattese dalla Corte d'Appello; in particolare, in riferimento al primo motivo, il Giudice d'Appello ha precisato, con motivazione congrua e immune da censure, come la confezione antitaccheggio sia stata danneggiata dall'imputato e non semplicemente rimossa, mentre, quanto al secondo motivo, la questione di diritto proposta è stata già correttamente superata facendo riferimento ad un orientamento costante di questa Corte, secondo il quale la presenza di dispositivi antitaccheggio non è di per sé idonea ad assicurare quel costante controllo sulla cosa che escluderebbe la circostanza aggravante in parola; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta dalla querela che il querelante all'atto della proposizione della querela era munito della necessaria procura speciale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 7 cod. pen. e altro delitto di furto tentato aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., unitamente al difetto di motivazione in ordine alla configurabilità delle aggravanti in questione, sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure già vagliate e correttamente disattese dalla Corte d'Appello; in particolare, in riferimento al primo motivo, il Giudice d'Appello ha precisato, con motivazione congrua e immune da censure, come la confezione antitaccheggio sia stata danneggiata dall'imputato e non semplicemente rimossa, mentre, quanto al secondo motivo, la questione di diritto proposta è stata già correttamente superata facendo riferimento ad un orientamento costante di questa Corte, secondo il quale la presenza di dispositivi antitaccheggio non è di per sé idonea ad assicurare quel costante controllo sulla cosa che escluderebbe la circostanza aggravante in parola; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta dalla querela che il querelante all'atto della proposizione della querela era munito della necessaria procura speciale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento attendibilità dei testimoni lacune probatorie alibi accertamento insufficiente dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INVERNIZZI LUCA nato a MILANO il 31/01/1970 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Invernizzi per un delitto di furto consumato ed aggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e altro delitto di furto tentato aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., unitamente al difetto di motivazione in ordine alla configurabilità delle aggravanti in questione, sono manifestamente infondati e riproduttivi di censure già vagliate e correttamente disattese dalla Corte d'Appello; in particolare, in riferimento al primo motivo, il Giudice d'Appello ha precisato, con motivazione congrua e immune da censure, come la confezione antitaccheggio sia stata danneggiata dall'imputato e non semplicemente rimossa, mentre, quanto al secondo motivo, la questione di diritto proposta è stata già correttamente superata facendo riferimento ad un orientamento costante di questa Corte, secondo il quale la presenza di dispositivi antitaccheggio non è di per sé idonea ad assicurare quel costante controllo sulla cosa che escluderebbe la circostanza aggravante in parola; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta dalla querela che il querelante all'atto della proposizione della querela era munito della necessaria procura speciale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis