Ordinanza — n. 28082/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID ABDERRAZAK nato il 14/05/1999 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA/. dato avviso alle parti; 7,, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hafid Abderrazak propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza per i reati di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 385 cod. pen. (in Carate Brianza, il primo; in Monza, il secondo. Entrambi commessi il 22/07/2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (erronea qualificazione giuridica del fatto per non essere questo stato riqualificato ai sensi del comma 5 del citato art. 73)y è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: dato avviso alle parti; 7,, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Hafid Abderrazak propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza per i reati di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 385 cod. pen. (in Carate Brianza, il primo; in Monza, il secondo. Entrambi commessi il 22/07/2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (erronea qualificazione giuridica del fatto per non essere questo stato riqualificato ai sensi del comma 5 del citato art. 73)y è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFID ABDERRAZAK nato il 14/05/1999 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZA/. dato avviso alle parti; 7,, udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hafid Abderrazak propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza per i reati di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 385 cod. pen. (in Carate Brianza, il primo; in Monza, il secondo. Entrambi commessi il 22/07/2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (erronea qualificazione giuridica del fatto per non essere questo stato riqualificato ai sensi del comma 5 del citato art. 73)y è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore resid