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Ordinanza — n. 28081/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to wrong legal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Constantini Carlo Paolo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a sentencing plea judgment on grounds of legal violation and lack of reasoning under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that such appeals against sentencing pleas are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning or law application.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing plea judgments are inadmissible if based on general legal violations or reasoning defects, as they must strictly concern the defendant's will, lack of correlation between accusation and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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sentencing plea appeal inadmissible appeal Criminal Procedure Code legal violation ground reasoning defect Court of Cassazione costs of appeal deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Costantini Carlo Paolo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Emilia in ordine al reato di cui all'art.
Art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
dal Tribunale di Reggio Emilia in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Reggio Emilia, 28 aprile 2022).
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Costantini Carlo Paolo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI CARLO PAOLO nato a ADDIS ABEBA( ETIOPIA) il 16/01/1983 avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAta-a-to avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ijp(

MOTIVI DELLA DECISIONE

Costantini Carlo Paolo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Reggio Emilia in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Reggio Emilia, 28 aprile 2022). Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore reside